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Ecobonus 2020 per la Riqualificazione globale degli edifici

Ecobonus 2020 per la Riqualificazione globale degli edifici

Ecobonus 2020 per la Riqualificazione globale degli edifici Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2020 che proroga per tutto il 2020 le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e alle detrazioni per le ristrutturazioni (Bonus Casa), in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Gli "interventi di riqualificazione energetica" comprendono qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell'edificio. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili: interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento, collettori solari, ecc. interventi di coibentazione di strutture opache e di sostituzione di finestre comprensive di infissi. Ecobonus 2020  per la Riqualificazione globale degli edifici chi può accedervi: vi possono accedere tutti i contribuenti che: sostengono le spese di riqualificazione energetica; posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio; Ecobonus  2020  per la Riqualificazione globale degli edifici per quali edifici: alla data della richiesta di detrazione, devono essere “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi; devono essere dotati di impianto termico, come definito dalla faq n.24; Ecobonus  2020  per la Riqualificazione globale degli edifici entità del beneficio: è possibile detrarre il 65%delle spese totali sostenute, per un limite massimo di detrazione ammissibile di 100.000euro; Ecobonus 202 0   per la Riqualificazione globale degli edifici requisiti dell’intervento: Requisiti tecnici specifici: deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite definiti all’allegato A del D.M. 11/3/08 (questa verifica va eseguita con la metodologia prevista dal D.P.R. 59/09); devono essere rispettate le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica (per l’efficienza energetica si ricordano, in particolare, i decreti 26/06/2015 S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015 o le disposizioni sostitutive emanate dalle regioni e dalle province autonome nonché le leggi riguardanti gli impianti termici).  Nel caso di sostituzione del generatore di calore con un altro a biomassa, oltre ai precedenti requisiti e ai requisiti tecnico-ambientali previsti per le caldaie a biomassa, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F le chiusure apribili ed assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza di cui alla tabella seguente (tab. 4a, art. 4, lettera c) del DPR 59/09).                   + Altre opere soggette ad agevolazioni: le opere provvisionali ed accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (punto 1a dell’Art.3 del “decreto edifici” quali ad esempio: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci etc.); spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell’APE. Ecobonus 2020 per la Riqualificazione globale degli edifici documentazione necessaria: Documentazione da trasmettere all’ENEA: “Scheda descrittiva dell’intervento”, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere (la richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella faq n.43 e si seguano le procedure in essa contenute, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (per il 2019: http://ecobonus2019.enea.it), redatta e firmata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale); Documentazione da conservare a cura del cliente di tipo tecnico: l’asseverazione (l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni sopra elencate, obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.lgs. n°192 del 2005 e successive modificazioni D.M. 06 agosto 2009) redatta da un tecnico abilitato che deve contenere il rispetto dei requisiti tecnici specifici; copia dell’attestato di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali; copia delle relazioni tecniche, necessarie ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e s.m.i.; originale della documentazione dell’intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato e inviata all’ENEA; schede tecniche dei materiali e dei componenti. Documentazione da conservare a cura del cliente di tipo amministrativo: fatture relative alle spese sostenute; ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge 296/06, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita IVA e il codice fiscale del soggetto beneficiario o il numero di partita IVA; ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Norme correlate Vademecum Enea Link utili Portale ENEA

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