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Ecobonus 2020 Caldaie e Stufe a Pellet e a Legna

Ecobonus 2020 Caldaie e Stufe a Pellet e a Legna

Ecobonus 2020 Caldaie e stufe a Pellet e a Legna Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2020 che proroga per tutto il 2020 le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e alle detrazioni per le ristrutturazioni (Bonus Casa), in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Ecobonus 2020 incentivi per la sostituzione o nuova installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Ecobonus 2020  Caldaie e stufe a Pellet e a legna,  chi può accedervi: possono accedervi tutti i contribuenti che: sostengono le spese di riqualificazione energetica; posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio; È possibile per tutti i contribuenti, in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito (per maggiori approfondimenti si rimanda al “Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28.08.2017”). Ecobonus 2020 Caldaie e stufe a Pellet e a Legna, per  quali edifici : alla data della richiesta di detrazione devono essere “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi. Ecobonus 2020 Caldaie e stufe a Pellet e a Legna,  entità del beneficio: è possibile detrarre il 50% delle spese totali sostenute dal 1.1.2020 al 31.12.2020; per un massimo di €30.000 per unità immobiliare. Ecobonus 2020 Caldaie a Pellet e a Legna, requisiti dell’intervento: Requisiti tecnici specifici: l’intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione, sugli edifici esistenti; dalla definizione di “impianto termico” contenuta nel Dlgs 192/2005 e s.m.i., riteniamo che il generatore di calore debba appartenere a una delle seguenti categorie: deve inoltre possedere i seguenti requisiti: un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% (in base al punto 1 dell’Allegato 2 del DLgs. 28/2011); la certificazione ambientale di cui al DM 07/11/2017 n. 186 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18/12/2017 in attuazione dell’articolo 290, comma 4, del D.Lgs. n°152 del 2006, in base al punto 1 dell’Allegato 2 del DLgs. 28/2011; Il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa; conformità alle norme UNI EN ISO 17225-2 per il pellet, UNI EN ISO 17225-4 per il cippato e UNI EN ISO 17225-5 per la legna. Spese agevolabili: assicurate le condizioni su esposte: smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente; fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con un generatore di calore a biomassa; spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria. Ecobonus 2020 Caldaie e stufe a Pellet e a Legna,  documentazione necessaria: Documentazione da trasmettere all’ENEA: “Scheda descrittiva dell'intervento”, da trasmettere esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2019: https://ecobonus2019.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere (la richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate). Il calcolo del risparmio energetico, in nel caso di nuova installazione, va eseguito in relazione alla tecnologia standard di riferimento (caldaia a gas a condensazione). Documentazione da conservare a cura del cliente di tipo tecnico: l’asseverazione (in base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005) redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, contenente i requisiti tecnici; la documentazione originale inviata all’ENEA, debitamente firmata; le schede tecniche. Documentazione da conservare a cura del cliente di tipo amministrativo: fatture relative alle spese sostenute; ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale. Norme correlate Vademecum Enea Incentivi per la sostituzione o nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Link utili Portale ENEA

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