Nuova definizione di impianto termico secondo il Dlgs 48 2020
Attraverso il Dlgs 48 del 2020 è stata modificata la definizione di impianto termico:
"impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;"
In pratica, a partire dal 2020 sono considerati impianti anche i generatori la cui potenza è inferiore a 5 kw. Quindi allo stato attuale è necessario tenere in considerazione anche tali impianti che prima risultavano esclusi per il calcolo della prestazione energetica e compilare le relative sezioni del libretto impianto.
Norme correlate Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 Link utili CTI Sito del comitato termotecnico italiano
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