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Ecobonus 2020 Incentivi sostituzione Caldaie

Ecobonus 2020 Incentivi sostituzione Caldaie

Ecobonus 2020 Caldaie a Condensazione Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2020 che proroga per tutto il 2020 le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e alle detrazioni per le ristrutturazioni (Bonus Casa), in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Ecobonus 2020 caldaie a condensazione , incentivi per la sostituzione: sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente (ηs) ≥ 90%, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013; sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al superiore punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02; sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione. Ecobonus 2020 caldaie a condensazione, chi può accedervi: tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica; posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio; In luogo delle detrazioni i beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito (per maggiori approfondimenti si rimanda al “Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28.08.2017). Ecobonus 2020 caldaie a condensazione, per quali edifici: alla data della richiesta di detrazione, devono essere “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi; devono essere dotati di impianto termico, come definito dalla faq. n.24. Ecobonus 2020 caldaie a condensazione, entità del beneficio: Interventi di tipo: Intervento tipo 1 detrazione del 50% (per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2017 si applica l’aliquota del 65%) delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2018; intervento tipo 2  e 3 detrazione del 65%; Il limite massimo di detrazione ammissibile è di 30.000 euro per unità immobiliare. Ecobonus 2020 caldaie a condensazione, i requisiti dell’intervento: Requisiti tecnici specifici dell’intervento deve configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico e non come nuova installazione; il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua; tutti gli interventi, ove tecnicamente possibile, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti, corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero di altro sistema di termoregolazione (di tipo modulante e agente sulla portata) con l’esclusione degli impianti di climatizzazione invernale, progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiore a 45 °C (nel caso in cui non sia tecnicamente possibile effettuare la regolazione della temperatura per singolo ambiente, la dichiarazione di conformità resa ai sensi del DM 37/08 a cura dell’installatore e, quando prevista, la relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, del D.lgs. 192/05 redatta a cura del tecnico abilitato, riporta le motivazioni); interventi di tipo a) l’efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente deve essere ƞs ≥90% (valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013); interventi di tipo b) oltre al precedente requisito, devono essere installati sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02; interventi di tipo c) il rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile deve essere ≥ 93 + 2 log Pn (“log Pn” è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e per valori di Pn > 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW); tutti gli interventi, nel caso di impianto con potenza termica utile≥ 100 kW, oltre ai precedenti requisiti: deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante; la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore; deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili o sistemi assimilabili; il sistema di distribuzione deve essere messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate. Ecobonus 2020 caldaie a condensazione, spese agevolabili: smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente; fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con un generatore a condensazione; spese per l’adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione; spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria. Ecobonus 2020 caldaie a condensazione, documentazione necessaria: Documentazione da trasmettere all’ENEA “Scheda descrittiva dell'intervento”, da trasmettere esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori , entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere (la richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate). Ecobonus 2020 caldaie a condensazione, documentazione da conservare a cura del cliente: Impianti di potenza utile nominale <100 kW: interventi di tipo: a) scheda prodotto o caratteristiche tecniche facente parte dell’informazioni rese dal fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n.813/2013, riportante il valore dell’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs; b) schede prodotto o caratteristiche tecniche di cui alla superiore lettera a) riportante il valore dell’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs e scheda prodotto del dispositivo di controllo della temperatura che deve appartenere alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02; per tutti i tipi di interventi: certificazione del produttore (o fornitore o importatore) delle caldaie e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra; Impianti con potenza nominale del focolare ≥100 kW: asseverazione redatta da un tecnico abilitato (in base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005) ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale attestante il rispetto dei requisiti tecnici. E inoltre, per tutti gli impianti: originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata; di tipo amministrativo: fatture relative alle spese sostenute; ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Norme correlate Vademecum Enea Link utili Portale ENEA

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